Domanda maternità obbligatoria: come farla?
OstetriciaIl congedo di maternità obbligatorio consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ossia due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo oppure 1 mese e 4 o anche 5 mesi subito dopo il parto. Ma come si fa la domanda maternità obbligatoria?
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il parto. Durante il periodo di congedo la madre avrà diritto a ricevere una retribuzione: l’indennità di maternità è pari all’80% dell’ultima retribuzione giornaliera. A pagare è il datore di lavoro o l’INPS.
Per le iscritte alla Gestione separata INPS, il congedo di maternità è riconosciuto soltanto a fronte del versamento di almeno tre mesi di contributi. La maternità per i dipendenti, invece, spetta fin dal primo giorno di lavoro.
Chi può richiederla:
• lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
• apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
• disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
• lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
• lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall’articolo 62 del TU;
• lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
• lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU);
• lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
• lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.
Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto.
Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.
Dopo il parto il congedo dura:
• tre mesi e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
• tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
• l’intero periodo di interdizione prorogata disposto dalla Direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il parto ).
Domanda maternità obbligatoria dopo il parto
La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto, la facoltà per le madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi, a condizione che il medico attesti che tale opzione non possa essere negativa per la salute della madre e del bambino.
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
La data del parto deve essere sempre aggiunto ai cinque mesi di congedo di maternità.
Se il neonato è ricoverato in una struttura, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto e riprendere l’attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio, solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa e accertate da attestazione medica.
In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l’attività lavorativa.
Domanda maternità obbligatoria quando farla
La domanda di congedo di maternità INPS dovrà essere inviata prima dei due mesi che precedono la data prevista per il parto e il termine ultimo è fissato al massimo entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’INPS il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.